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Invalidità civile e indennità di accompagnamento

Invalidità civile e indennità di accompagnamento

Invalidità civile

Sono invalidi civili i cittadini con età compresa tra i 18 e 65 anni che hanno una minorazione congenita o acquisita a livello fisico, psichico o sensoriale.
Per chi ha meno di 18 anni e per gli over 65, lo stato di invalidità civile dipende dalla capacità di effettuare atti della vita quotidiana consoni alla loro età.

In base alla percentuale di invalidità, stabilita da una apposita commissione, si possono avere determinati vantaggi:

  • Inferiore al 34% non viene considerato invalido
  • 34 - 45% ausili e protesi gratuite
  • 46 – 66% congedo straordinario per visite specialistiche previste da CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (CCNL)
  • 67 -74% esenzione per visite specialistiche, diagnostiche strumentali ed esami.
  • 75% – 99% assegno mensile di invalidità civile, però non bisogna superare il limite di reddito di 4.906 euro; l’importo dell’assegno è di 285,66 euro mensile.
  • 100% pensione di invalidità, più eventuale indennità di accompagnamento.

Requisiti per avere l’indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento è una prestazione di assistenza non reversibile, regolata dalla legge 18/1980, alla quale hanno diritto coloro che godono di invalidità civile, residenti in Italia, totalmente inabili che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di un’assistenza continua.

Con il messaggio 1930/2018 l’INPS ha modificato, semplificando le procedure per le modalità di accesso all’indennità di accompagnamento, per soggetti ultra sessantacinquenni.

L’attività di semplificazione è rivolta ai cittadini non in età lavorativa che presentano una domanda di invalidità civile. Per questi soggetti è stato possibile semplificare il procedimento di concessione, con la finalità di ridurre i tempi di erogazione del beneficio, attraverso l’anticipazione dell’invio delle informazioni che di norma sono trasmesse al termine della fase sanitaria.

Vediamo dunque i requisiti e le particolarità di questo particolare sussidio.

I destinatari dell’indennità di accompagnamento
L’indennità di accompagnamento viene erogata a tutti i cittadini italiani o Ue residenti in Italia, ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo a condizione, sempre, che siano residenti nel nostro territorio. Per il riconoscimento del beneficio non sono previsti limiti minimi e massimi di età. Quest’ultima, infatti, pur incidendo nel sistema di valutazione del requisito medico legale, non rileva ai fini dell’attribuzione delle prestazioni che può essere riconosciuta ad ogni soggetto che si trova nelle condizioni richieste dalla legge dal momento della nascita fino al momento della morte.

Possono ottenere la prestazione i soggetti che hanno:

  1. il riconoscimento di una invalidità civile totale e permanente del 100%
  2. impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore,
  3. impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un’assistenza continua.

Tale stato si realizza quando il soggetto riconosciuto invalido non riesce a compiere quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono pertanto il minorato, bisognoso di assistenza.

Per atti quotidiani della vita sono da intendersi il complesso di tali funzioni individualizzabili in alcuni atti interdipendenti o complementari nel quadro esistenziale di ogni giorno: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, effettuazione degli acquisti e compere, preparazione dei cibi, spostamento nell’ambiente domestico o per il raggiungimento del luogo di lavoro, capacità di accudire alle faccende domestiche, conoscenza del valore del denaro, orientamento tempo-spaziale, possibilità di attuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso, lettura, messa in funzione della radio e della televisione, guida dell’automobile per necessità quotidiane legate a funzioni vitali, ecc. (Circolare del Ministero del Tesoro 14/1992).

L’importo

L’assegno per l’anno 2018 è pari a 516,35 €, spetta per 12 mensilità e, al pari delle altre provvidenze assistenziali, è esente da Irpef, cioè non è tassata, non va dichiarata in denuncia dei redditi e non concorre alla determinazione del requisito reddituale previsto per l’attribuzione di altre prestazioni sociali o assistenziali erogate dallo stato. L’indennità, inoltre, non è reversibile ai superstiti e viene erogata al “solo titolo della minorazione” cioè a prescindere dal requisito reddituale personale, coniugale o familiare dell’avente diritto.
La domanda

requisiti vengono accertati da una Commissione operante presso ogni Asl. Il verbale emesso viene poi verificato dall’Inps che lo convalida o meno e può procedere anche ad un’ulteriore visita. Questo l’iter: richiedere la visita di accertamento (o aggravamento) dell’invalidità civile, quindi sia alla nascita che al momento dell’insorgere della disabilità; dopo aver ottenuto il certificato introduttivo dal proprio medico di famiglia, si presenta telematicamente la domanda all’Inps anche tramite un Patronato sindacale; presentarsi per la visita presso la Commissione della propria Asl che redige il verbale; successivamente si riceve il verbale e, se è stata riconosciuta l’indennità, vengono richiesti altri elementi amministrativi (assenza di ricovero, dati fiscali, coordinate bancarie, ecc.). 

L’assegno viene corrisposto, in presenza dei requisiti sanitari, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.

Una volta ottenuta l’indennità, gli interessati dovranno produrre annualmente, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione di responsabilità (ICRIC) attestante l’eventuale ricovero in casa di cura. In caso affermativo è necessario precisare se il ricovero medesimo è a carico dello Stato o a carico dell’invalido.

 








 


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